Fucsia FitzGerald Nissoli – Sulle detrazioni fiscali per gli italiani all’estero che possiedono la prima casa in Italia, non affittata, e quindi assimilabile ad abitazione principale, l’unica che può godere di detrazioni, gli eletti all’estero non riescono ancora a trovare meritato ascolto presso il Governo italiano. Di fatto, ci troviamo in una situazione dove regna la confusione con soluzioni pasticciate per trovare adeguate coperture. Purtroppo, per quest’anno il pasticcio rimarrà e gli italiani residenti all’estero, eccetto i pensionati da Stato estero, dovranno pagare l’Imu come se la loro prima casa fosse una seconda casa poiché non è assimilabile ad abitazione principale. Come, del resto, devono fare gli italiani residenti in una città diversa da quella dove hanno la prima casa.
Per gli italiani all’estero le detrazioni per l’Imu si applicheranno sono ai pensionati iscritti all’Aire che ricevono la pensione solo da uno Stato estero. La discriminazione nasce dal pasticcio sulle assimilazioni ad abitazione principale della prima casa posseduta in Italia.
Infatti, secondo il Ministero dell’Economia, in un question time presso la Commissione Finanze della Camera, non è possibile reintrodurre l’autonomia dei Comuni nella scelta delle assimilazioni ad abitazione principale della prima casa posseduta in Italia e non affittata, poiché sarebbe necessaria una modifica normativa ad hoc con relativa copertura finanziaria. Di conseguenza, l’assimilazione ad abitazione principale viene applicata solo all’unico immobile posseduto da italiani residenti all’estero che sono titolari di pensione nel Paese di residenza: il DL 47/2014, secondo il Ministero dell’Economia, “delimita l’ambito di operabilità della norma di favore limitandone gli effetti ai soggetti “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”, escludendo così coloro che percepiscono un trattamento pensionistico dallo Stato italiano” e ricomprendendo nell’ambito di tale vincolo “qualunque tipo di pensione anche di invalidità”, purché non erogato dallo Stato italiano .
Tuttavia, si deve sottolineare che nel 2012-2014 solo un Comune su dieci ha equiparato la prima casa, non affittata degli italiani all’estero ad abitazione principale con le conseguenti agevolazioni fiscali.
Nell’intento di trovare le coperture, il DL 47/2014 ha messo a punto disposizioni controverse che tradiscono l’intento originario del Legislatore, peraltro pubblicamente manifestate, prevedendo un bonus fiscale solo agli italiani all’estero e titolari di pensione solo se questa è erogata dal Paese in cui risiedono ora.
Un meccanismo che non condivido e che ritengo debba essere corretto in occasione del prossimo provvedimento utile trovando la copertura finanziaria richiesta. Tuttavia, senza aspettare tale occasione, chiedo sin d’ora che ci sia un impegno forte del Governo a trovare le coperture adeguate e quindi a porre rimedio a questa ingiusta discriminazione.