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Settembre 30, 2014ROMA aise – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 22 settembre, il nuovo regolamento recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all’estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero, a norma dell’articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103”. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal prossimo 7 ottobre.
Datato 11 agosto e registrato alla Corte dei conti il 12 settembre scorso – firmato dal Presidente Napolitano, dal Premier Renzi e dai Ministri degli esteri e della giustizia, Mogherini e Orlando – il regolamento è composto da sette articoli, in cui si stabilisce chi ha diritto ai contributi e come fare per richiederli.
Di seguito il testo degli articoli.
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodici italiani pubblicati all’estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Al presente regolamento è allegato l’elenco di cui all’Allegato A, punto 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante.
Art. 2 – Commissione
1. La Commissione di cui all’articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all’estero nonché di predisporre i relativi piani di ripartizione, opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’informazione e l’editoria, che la presiede;
b) quattro rappresentanti designati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) quattro rappresentanti designati dalla Direzione Generale per gli italiani all’estero del Ministero per gli affari esteri;
d) due rappresentanti designati dalla Federazione Unitaria della Stampa Italiana all’Estero (FUSIE);
e) due rappresentanti delle associazioni nazionali dell’emigrazione designati dalla Consulta Nazionale dell’Emigrazione;
f) due rappresentanti designati dalla commissione per l’informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE);
g) due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
3. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. I servizi di segreteria a supporto della Commissione sono assicurati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per le spese di funzionamento.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.
6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle amministrazioni interessate. Dal quorum per la validità delle riunioni è escluso il Presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 3 – Presentazione delle domande di contributo
1. Le domande per la corresponsione dei contributi per la stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1 sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall’articolo 7.
2. Per i periodici pubblicati all’estero le domande sono presentate alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore e da questa trasmesse al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 maggio di ogni anno. Per i periodici editi in Italia la domanda è presentata al suddetto Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
3. Le domande sono corredate da apposita certificazione rilasciata da primarie società di revisione operanti nel Paese di riferimento attestante la tiratura, il numero di uscite annue, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato dall’articolo 6, comma 2. Per i periodici editi in Italia la certificazione è rilasciata dalle società iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In alternativa, l’editore può allegare alla domanda la documentazione dimostrativa della tiratura dichiarata, della distribuzione e delle copie vendute mediante presentazione delle copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento, del fornitore del servizio o dei materiali. In tale ultimo caso, l’ammontare del contributo, determinato secondo i criteri indicati dall’articolo 6, è diminuito della misura del 30 per cento ed i fondi resisi così disponibili sono ripartiti proporzionalmente in favore delle imprese editrici che adottano la procedura di certificazione dei dati, nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri cura l’istruttoria per l’ammissione al contributo con il supporto della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
Art. 4 – Requisiti e criteri per l’attribuzione dei contributi
1. Sulla base dell’istruttoria svolta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria ai sensi dell’articolo 3, comma 4, la Commissione di cui all’articolo 2 accerta il possesso dei seguenti requisiti:
a) per i periodici editi all’estero: la regolare pubblicazione da almeno tre anni, con periodicità almeno trimestrale nell’anno solare di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della comunità italiana all’estero nel rispetto dei contenuti specificati all’articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012;
b) per i periodici editi in Italia: la pubblicazione con periodicità almeno trimestrale nell’anno solare di riferimento; la regolare iscrizione delle imprese editrici al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione prevalentemente all’estero, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line; la trattazione di argomenti di interesse della comunità italiana all’estero, nel rispetto dei contenuti specificati all’articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012.
2. Il contributo per ciascun periodico non può superare il limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui al comma 1 dell’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 63 del 2012.
3. Il contributo può essere richiesto fino ad un massimo di due periodici.
Art. 5 – Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali, religiose
1. Ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti indicati all’articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all’articolo 6, comma 1. Nella domanda di cui all’articolo 3 l’editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di riserva, anche in via subordinata, rispetto alla concessione del contributo di cui all’articolo 6.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli aventi titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo periodico non può essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2 dell’articolo 6. Le somme eventualmente non attribuibili ai sensi del presente articolo confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell’articolo 6.
Art. 6 – Riparto dei contributi tra gli aventi titolo
1. Nel rispetto del limite complessivo di spesa stabilito dall’articolo 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, i contributi spettano:
a) nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi all’estero, in possesso dei requisiti indicati all’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei requisiti indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nell’ambito delle rispettive quote indicate al comma 1, lettere a) e b), i contributi sono così ripartiti:
a) 10 per cento in parti uguali tra tutti gli aventi titolo;
b) 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che contribuiscono in modo significativo alla promozione del sistema Italia all’estero e presentino una consistenza informativa di particolare rilevanza;
c) 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunità italiane all’estero e dell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiana, quali desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell’anno solare di riferimento;
d) 30 per cento in proporzione al numero di copie di effettive uscite documentate nel corso dell’anno;
e) 30 per cento in proporzione al numero di pagine pubblicate per ciascun numero, rapportate al formato tipo di cm 43’59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in formato digitale a fronte di corrispettivi o abbonamenti rispettivamente documentati.
Art. 7 – Norme transitorie e finali
1. Le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell’anno 2013 sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.